(massima n. 1)
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., gli articoli 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, i quali attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, si pongono in contrasto con gli artt. 154 e 161 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e), del d.l. n. 70 del 2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti", invadendo in tal modo le materie statali della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza (rimane assorbito l'ulteriore profilo riferito all'impugnato art. 7, comma 4, circa l'articolazione di tale tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo). È costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 5, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, della Regione Veneto, in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, ed incidendo in tal modo sulle componenti tariffarie, invade le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.), ponendosi in contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché con l'art. 10, comma 14 del D.L. n. 70 del 2011, che attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.