(massima n. 3)
La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Ne consegue che, è costituzionalmente illegittimo il c. 1 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti al Coviri (ora Conviri), ai sensi dell'art. 161, c. 4, l. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006. Risulta cosi violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente". Inoltre, è costituzionalmente illegittimo il c. 4 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, "nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, c. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle modalità di cui agli artt. 150 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006". La norma censurata impone, infatti, l'applicazione del c. 5 dell'art. 113 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. In particolare, il citato c. 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del Spi in modo difforme da quanto previsto da detti commi. Sono, altresì, costituzionalmente illegittimi i commi 5 e 6 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto tali norme impongono l'applicazione del c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. Il citato c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art. 23-bis, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva, pertanto, la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost. Infine, è costituzionalmente illegittimo il c. 14 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale affida all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) la competenza a definire "i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 2 luglio 2002, n. 26, Liguria", in quanto si pone "in contrasto con la normativa statale", cioè con il c. 4, lett. c), del nuovo testo dell'art. 161 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza. Anche in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia "tutela dell'ambiente", attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, c. 4, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.