Corte cost. n. 254/2009
                                      Non è  fondata  la  questione  di  legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato  dalla  Regione  Calabria,  in  riferimento  all'art. 117, terzo  comma,  Cost., nella  parte  in cui  impone  alle Regioni  di  trasmettere  al  Ministero  dell'ambiente determinati  atti  e,  precisamente:  la  copia  del  Piano  di tutela definitivamente  approvato  e  tutti  i  successivi aggiornamenti;  le  relazioni  sintetiche  concernenti l'attività  conoscitiva  di  cui  all'art.  118  e  i  programmi  di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art.  120; una  relazione  triennale sui  progressi  realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti  previsti  dall'art.  123  sono  adempimenti accessori connessi con  l'attuazione dei  piani  di tutela  e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre,  la  norma  in  esame  prescrive  che  la  documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento  trova  corrispondenza  nella  Direttiva  n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche  del  distretto  idrografico,  dell'impatto antropico,  dell'analisi  economica  dell'utilizzo  idrico, relazioni  circa  i  programmi  di  monitoraggio,  relazioni relative  ai  progressi  realizzati nell'attuazione  del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di  trasmissione  al  Ministero  della documentazione  in  questione  sono,  dunque,  la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari)  dell'attribuzione  (non  contestata  dalle  Regioni)  delle  competenze  amministrative  in  tema  di predisposizione  del  piano  di  tutela  delle  acque  e  di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione  dei  piani  medesimi.  Nel  giudizio  di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile  2006,  n.  152,  promossi  dalle  Regioni  Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati  il  10,  il  15,  il  16  ed  il  20  giugno  2006,  sono inammissibili gli  interventi  in  giudizio  dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali  Termoelettriche - Sicet  s.r.l.,  della  Ital  Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si  svolge  esclusivamente  fra  soggetti  titolari  di  potestà legislativa,  fermo  restando  per  i  soggetti  privi  di  tale potestà  i  mezzi  di  tutela  delle  loro  posizioni  soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale.