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Articolo 116 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Programmi di misure

Dispositivo dell'art. 116 Codice dell'ambiente

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.

1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

Massime relative all'art. 116 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 187/2011

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 della Regione Marche, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.

Corte cost. n. 254/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.

Corte cost. n. 251/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche avverso gli artt. 113, comma 1, e 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, assegnano alle Regioni il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione. Non è, infatti, condivisibile l'assunto secondo cui la competenza normativa attribuita alle Regioni sarebbe illegittimamente condizionata al previo parere del Ministro dell'ambiente, posto che tale parere non ha natura vincolante e deve intendersi riferito alla sola funzione amministrativa e non anche a quella normativa. Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata avverso numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2, e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116, con rinvio a separate decisioni delle ulteriori questioni. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, le censure sono generiche, poiché non sorrette da un'autonoma e specifica motivazione in relazione a ciascuno dei numerosi parametri evocati.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

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