(massima n. 3)
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia - Onlus), della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un "piano territoriale di settore" e "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con D.P.C.M. Il piano di gestione (art. 117) è "articolazione interna del Piano di bacino distrettuale" e "piano stralcio del Piano di bacino" medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto non sorretta da specifica motivazione. Infatti gli argomenti svolti nel ricorso si riferiscono tutti al solo art. 121 del medesimo decreto legislativo. Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalia Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.