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Articolo 120 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici

Dispositivo dell'art. 120 Codice dell'ambiente

1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

Massime relative all'art. 120 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 254/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi. Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico "in conformità alle indicazioni di cui all'allegato I alla parte terza del presente decreto". Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.

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