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Articolo 198 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Competenze dei comuni

Dispositivo dell'art. 198 Codice dell'ambiente

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

  1. a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  2. b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  4. d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
  5. e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  6. f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  7. [g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).](1)

2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani(2).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Note

(1) Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 24, lett. c) del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 198 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3780/2015

I servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitą rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunitą locali" e che, ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetti ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalitą del servizio di raccolta e di trasporto. Pertanto, nel caso di specie, sia sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione all'assoggettamento dell'attivitą sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l'idoneitą a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui si controverte deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico.

Cons. Stato n. 2958/2015

In materia di concessione di servizio pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla richiesta di revisione del canone, allorché non vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestą pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione gią riconosciuta dall'amministrazione concedente, acquistando, in tale caso, la posizione soggettiva dell'appaltatore natura e consistenza di diritto soggettivo, per essersi il potere discrezionale dell'amministrazione esaurito con tale riconoscimento; tale soluzione si inserisce coerentemente in un quadro di consolidati principi applicabili alle controversie aventi ad oggetto aspetti meramente patrimoniali di gestioni di servizi pubblici. Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la giurisdizione del g.a., trattandosi di contenzioso avente ad oggetto l'adeguamento di un canone concessorio, poiché, nonostante l'utilizzazione di una terminologia ambigua da parte della stessa amministrazione (negli atti dalla stessa formati si fa ora riferimento all'appalto ora alla concessione), la fattispecie ha ad oggetto la concessione di un servizio pubblico locale e non un appalto di servizi, in quanto il servizio di igiene urbana č un servizio pubblico locale di competenza comunale ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006.

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