(massima n. 1)
In materia di concessione di servizio pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla richiesta di revisione del canone, allorché non vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione concedente, acquistando, in tale caso, la posizione soggettiva dell'appaltatore natura e consistenza di diritto soggettivo, per essersi il potere discrezionale dell'amministrazione esaurito con tale riconoscimento; tale soluzione si inserisce coerentemente in un quadro di consolidati principi applicabili alle controversie aventi ad oggetto aspetti meramente patrimoniali di gestioni di servizi pubblici. Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la giurisdizione del g.a., trattandosi di contenzioso avente ad oggetto l'adeguamento di un canone concessorio, poiché, nonostante l'utilizzazione di una terminologia ambigua da parte della stessa amministrazione (negli atti dalla stessa formati si fa ora riferimento all'appalto ora alla concessione), la fattispecie ha ad oggetto la concessione di un servizio pubblico locale e non un appalto di servizi, in quanto il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico locale di competenza comunale ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006.