(massima n. 1)
In difetto di rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo intervenuta nel corso del giudizio, la notifica al domicilio del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, se non č andata a buon fine per trasferimento dello stesso, impedisce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nel nuovo domicilio del procuratore non potendo in tale ipotesi essere addebitata all'appellante la responsabilitā della notifica tardiva del ricorso in appello.