(massima n. 1)
Quando la decisione impugnata si articola nel dispositivo e nella sentenza successivamente depositata il luogo di notificazione previsto dall'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) riguarda esclusivamente l'appello contro il primo. Questo č infatti l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, per il quale non vi č ovviamente ancora stata alcuna elezione di domicilio delle altre parti, applicandosi conseguentemente la regola generale dell'ultrattivitā dell'elezione di domicilio per il primo grado prevista anche per il processo civile. Per contro, i motivi avverso la successiva sentenza devono essere notificati alla parte appellata giā costituitasi per resistere all'appello contro il dispositivo nel domicilio da essa eletto in sede di costituzione per il secondo grado di giudizio, trattandosi di atti relativi a quest'ultimo, e per il quale opera quindi il luogo delle notificazioni e comunicazione appositamente dichiarato (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, n. 354/2016).