(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.a. e 11, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, L. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni Statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autoritą giudiziaria adita, e per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale, con sede a Roma. Quando, come nella specie, la notifica dell'appello della sentenza del Tar abbia avuto luogo presso l'Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest'ultimo, detta notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilitą dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullitą costituendosi in giudizio.