(massima n. 1)
Lo stato di liquidazione volontaria di una societā non produce l'effetto di cancellarla dal registro delle imprese né di estinguerla, con la conseguenza che la notificazione del ricorso in appello eseguita presso il domicilio eletto dalla stessa in primo grado ed indirizzata al suo legale rappresentante, la cui persona fisica č rimasta immutata sia prima che dopo la liquidazione volontaria, č rituale in quanto effettuata secondo le ordinarie regole di cui all'art. 93 del c.p.a.