(massima n. 1)
È inesistente la notifica dell'appello effettuata al precedente difensore dell'originario ricorrente privato della rappresentanza processuale all'atto del conferimento ad altro di un nuovo mandato ad uterum apposto in calce alla sentenza precedentemente notificata, e tale inesistenza determina l'inammissibilità del gravame, non sanabile dalla costituzione dell'appellato, qualora questa sia avvenuta oltre la scadenza del termine per l'impugnazione.