(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 136 comma 1 Cod. proc. amm. modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195, la presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui al predetto articolo opera soltanto se nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo, p.e.c. nel caso mai indicata quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle comunicazioni anzidette in quanto tale incombente non era normativamente contemplato ratione temporis all'epoca del deposito dell'atto d'appello. (Nella specie, si trattava del ricorso in opposizione contro un decreto di perenzione che č stato accolto dalla Sezione).