(massima n. 1)
L'errore informatico non rileva in sede di appello, atteso che nessun valore legale può connettersi alle informazioni che vengono pubblicate nella banca dati della giustizia amministrativa, la quale dà mera notizia della pendenza dei ricorsi e della pubblicazione dei provvedimenti sul sito della giustizia amministrativa con funzioni di mero ausilio per i soggetti del processo, dovendo sempre gli interessati appurare nelle forme tradizionali se le notizie pubblicate in forma informatica siano corrispondenti alle realtà documentali facenti fede nel processo.