(massima n. 1)
L'interesse che deve supportare l'istanza di accesso agli atti amministrativi in tema di procedure di gara oltre che specifico, diretto e concreto deve essere anche attuale. Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2 bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piena l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato. Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piena l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato. In questo caso ricorre, dunque, un'ipotesi di mera irregolarità sanabile. (Riforma Tar Emilia Romagna - Bologna, sez. II, n. 589/2018). Non deve essere accolta la richiesta di accesso agli atti relativa a una procedura di gara di appalto di lavori di appalto per la ristrutturazione di un complesso edilizio che non indichi per quale specifica ragione l'ostensione della documentazione oggetto delle istanze sarebbe necessaria alla difesa dei propri interessi, né quale sia il legame tra la documentazione stessa e un'azione civile che pare avere ad oggetto la risoluzione del precedente contratto, dunque una vicenda antecedente e autonoma rispetto agli atti e ai documenti dei quali si chiede l'accesso. L'interesse che deve supportare l'istanza di accesso agli atti amministrativi oltre che specifico, diretto e concreto deve essere anche attuale. (Riforma Tar Emilia Romagna - Bologna, sez. II, n. 589/2018).