(massima n. 1)
Anche nella specifica materia relativa alle competizioni elettorali deve ritenersi operante il principio generale della conservazione degli atti giuridici la cui applicazione comporta, nel contesto del procedimento amministrativo elettorale, che l'eventuale annullamento di taluni atti compiuti durante lo svolgimento del medesimo non travolge ex se gli atti anteriori non viziati, e in particolare quelli relativi alla presentazione delle candidature, mentre travolge gli atti posteriori, ma a condizione che il vizio, che ne ha determinato l'annullamento, si rifletta oggettivamente su di essi.