(massima n. 1)
Vanno rimessi gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimitą costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di comuni, province e regioni, e non anche di quelli delle cittą metropolitane; occorre infatti considerare che, nelle more del giudizio, č intervenuto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (entrata in vigore il 30 ottobre successivo), il quale - al comma 8 quater del suo art. 7 (aggiunto in sede di conversione) - testualmente ora prevede che «Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo [...] si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle cittą metropolitane»; tale novella infatti - applicabile anche ai procedimenti (come quello a quo) pendenti alla data della sua entrata in vigore - incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle cittą metropolitane.