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Articolo 38 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinvio interno

Dispositivo dell'art. 38 Codice del processo amministrativo

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Spiegazione dell'art. 38 Codice del processo amministrativo

Il rinvio, in generale, è lo strumento giuridico che consente di regolare dei casi non specificamente normati mediante il richiamo legislativo di norme predisposte con riferimento a fattispecie simili. Il rinvio può essere c.d. interno o c.d. esterno, a seconda che le norme richiamate facciano parte del medesimo testo normativo oppure appartengano ad una fonte diversa.
La norma in esame, in particolare, prevede un rinvio interno, disponendo che le disposizioni contenute nel Libro II volte a disciplinare nello specifico il processo amministrativo ordinario di primo grado si devono estendere anche:
  • alle impugnazioni;
  • ai riti speciali.
Tali norme, tuttavia, non si applicano laddove il codice preveda espressamente delle specifiche regole per il grado di impugnazione o per il rito speciale idonee a derogare la disciplina generale richiamata dall’art. 38 c.p.a.

Massime relative all'art. 38 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3752/2019

Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, indipendentemente da chi l'abbia proposto, ma pure dell'impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di difetto della condizione dell'azione inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Cons. Stato n. 5923/2018

Ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, cod. proc. amm., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (Annulla senza rinvio Tar Piemonte, sez. I, n. 276/2018).

Cons. Stato n. 4734/2018

Il termine di cui all'art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, al pari di quello analogo ora previsto dall'art. 46 comma 1 c.p.a. (D.Lgs 104/2010), applicabile nel giudizio di appello in forza del rinvio interno di cui al precedente art. 38 c.p.a. (D.lgs 104/2010), non ha carattere perentorio, salva la sola inammissibilità di domande e eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che siano riproposte, per le parti diverse dall'appellante, con memoria, in tal caso da depositare, a espressa pena di decadenza, entro il termine per la costituzione in giudizio, secondo quanto dispone l'art. 101 comma 2 c.p.a. (D.lgs 104/2010).

Cons. Stato n. 5401/2015

Il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio (ex artt. 35 e 38 D.Lgs. n. 104/2010, CPA nonché in virtù dell'effetto naturalmente devolutivo dell'appello), quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità; la possibilità di sollevare per la prima volta in appello una eccezione o preclusione processuale rilevabile d'ufficio comporta, coerentemente, la possibilità di allegare e provare i fatti sottostanti (Riforma della sentenza del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Trento, 14 luglio 2006, n. 245).

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