(massima n. 1)
Il termine di cui all'art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, al pari di quello analogo ora previsto dall'art. 46 comma 1 c.p.a. (D.Lgs 104/2010), applicabile nel giudizio di appello in forza del rinvio interno di cui al precedente art. 38 c.p.a. (D.lgs 104/2010), non ha carattere perentorio, salva la sola inammissibilitą di domande e eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che siano riproposte, per le parti diverse dall'appellante, con memoria, in tal caso da depositare, a espressa pena di decadenza, entro il termine per la costituzione in giudizio, secondo quanto dispone l'art. 101 comma 2 c.p.a. (D.lgs 104/2010).