(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, cod. proc. amm., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietą per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilitą non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (Annulla senza rinvio Tar Piemonte, sez. I, n. 276/2018).