(massima n. 1)
Il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio (ex artt. 35 e 38 D.Lgs. n. 104/2010, CPA nonché in virtł dell'effetto naturalmente devolutivo dell'appello), quali quelle di irricevibilitą, inammissibilitą ovvero di improcedibilitą; la possibilitą di sollevare per la prima volta in appello una eccezione o preclusione processuale rilevabile d'ufficio comporta, coerentemente, la possibilitą di allegare e provare i fatti sottostanti (Riforma della sentenza del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Trento, 14 luglio 2006, n. 245).