(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietą per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilitą non solo dell'appello, indipendentemente da chi l'abbia proposto, ma pure dell'impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di difetto della condizione dell'azione inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.