Cons. Stato n. 2123/2019
Nel processo amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale l'intervento ad adiuvandum, essendo un atto accessorio al ricorso introduttivo, richiede che la titolarità della posizione giuridica sia dipendente da quella dedotta in giudizio dalla parte ricorrente.
Cons. Stato n. 4/2019
In ambito amministrativo l'intervento, ad adiuvandum o ad opponendum, può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale non essendo sufficiente a consentire l'istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell'ambito del giudizio principale.
Cons. Stato n. 3/2017
Non è ammissibile un intervento ad adiuvandum effettuato sulla base della sola circostanza per cui l'interveniente è parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell'ambito del giudizio principale; infatti, nel caso in cui si ammettesse la possibilità di spiegare l'intervento volontario a fronte della sola analogia fra le quaestiones iuris controverse nei due giudizi, si finirebbe per introdurre nel processo amministrativo una nozione di "interesse" del tutto peculiare e svincolata dalla tipica valenza endoprocessuale connessa a tale nozione e potenzialmente foriera di iniziative anche emulative, in toto scisse dall'oggetto specifico del giudizio cui l'intervento si riferisce.
Cons. Stato n. 747/2014
L'intervento nel processo amministrativo, previsto dall'art. 28 comma 2 Cod. proc. amm. - che è di tipo adesivo dipendente, proposto a sostegno delle ragioni dell'una o dell'altra parte - è consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo.
Cons. Stato n. 7/2011
Ai sensi dell'art. 97 del codice amministrativo deve essere riconosciuta la legittimazione ad essere parte del giudizio, in qualità di interveniente, alla associazione iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, in quanto titolare di un interesse di fatto ad una pronuncia giurisdizionalmente favorevole alla categoria dei propri soci.
Cons. Stato n. 1737/2011
Il soggetto interveniente ad adiuvandum che ha partecipato al giudizio di primo grado per sostenere le ragioni del ricorrente principale non è legittimato a proporre appello in via principale ed autonoma, salvo l'esistenza di un proprio interesse connesso all'intervento o alle spese giudiziali.
Cons. Stato n. 1445/2011
È inammissibile l'intervento adesivo spiegato in primo grado da parte di soggetto legittimato alla proposizione di ricorso autonomo in contrasto con la regola ermeneutica secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale.