1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
Cons. Stato n. 6134/2018
In ambito amministrativo la procura per agire e contraddire davanti al giudice, rilasciata dalla parte al difensore, si intende conferita, salvo che sia diversamente disposto, anche per proporre i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale.Cons. Stato n. 4209/2018
L'opzione difensiva di impugnare provvedimenti sopravvenuti con un gravame integrativo riflette esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all'art. 24 e 111 della Costituzione.Cons. Stato n. 4147/2015
La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa può essere fatta anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c., purché sia idoneo ad evidenziare inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e purché costituisca un atto anche latu sensu processuale.Cons. Stato n. 2328/2015
I motivi aggiunti in appello devono riguardare "atti o provvedimenti amministrativi impugnati", e non possono essere desunti né da atti endoprocedimentali e/o di procedimenti collegati da cui possano scaturire vizi - in via di illegittimità derivata - degli atti già impugnati, né da documenti non solo conosciuti, in quanto prodotti dalle parti in giudizio, ma anche conoscibili, per il tramite dell'esercizio degli ordinari mezzi di prova che il codice riconosce alle parti, ed in specie, al ricorrente.Cons. Stato n. 6149/2014
Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede, sul piano strettamente procedurale, che l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale, deve contenere le generalità dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA; è notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6704/2013).Cons. Stato n. 5375/2013
L'art. 24 D.Lgs. 104/2010 (CPA) prevede che la procura rilasciata "per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti". Questa norma ha carattere generale, ed è valevole per il giudizio di primo grado, nel quale i motivi aggiunti possono anche comportare l'ampliamento dell'oggetto della controversia (si tratta dei c.d. motivi "nuovi"), essendo precipuamente finalizzata a dissipare i dubbi sorti in passato sulla proponibilità degli stessi anche in assenza di procura alle liti distinta rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo. A fortiori la stessa è applicabile ai motivi aggiunti proposti avverso la sentenza successivamente all'appello nei confronti del dispositivo, visto che quest'ultimo deve contenere un'espressa "riserva" dei primi (art. 119, comma 6, CPA, richiamato per il c.d. "rito appalti" dal comma 11 dell'art. 120 del medesimo CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, n. 167/2013).Cons. Stato n. 3809/2013
La procura per il ricorso amministrativo deve avere, secondo l'art. 40, comma 1, lettera d), CPA (D.Lgs. n. 104/2010), il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa nella specifica fase del giudizio; secondo l'art. 24 dello stesso Codice, essa procura si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale (salvo diversa disposizione), mentre quella per la proposizione del ricorso in appello deve riportare, secondo l'art. 101, comma 1, CPA, l'indicazione della procura speciale, rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. La norma è quindi chiaramente finalizzata alla acquisizione di una procura speciale rilasciata esplicitamente solo o anche per il giudizio di secondo grado (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 662/2012).Cons. Stato n. 2446/2013
Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) prevede, sul piano strettamente procedurale, che: a) l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale; b) l'atto deve contenere le generalità dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura (ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA); c) l'intervento è notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale; d) il deposito dell'atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso. Ne deriva che la tardività del deposito non è sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), CPA (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 712/2012).Cons. Stato n. 58/2007
Nel processo amministrativo, la procura speciale conferita al difensore per la proposizione del ricorso giurisdizionale vale per tutti i successivi atti del processo, fra i quali la proposizione di motivi aggiunti, senza necessità di sottoscrizione del ricorrente o di rinnovo, da parte sua, della procura al medesimo difensore.
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