Cons. Stato n. 4755/2019
La posizione di contro interessato nel processo amministrativo presuppone una contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione e l'esistenza in capo allo stesso di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria.
Cons. Stato n. 4491/2019
Il ricorso amministrativo è inammissibile, per genericità nella formulazione delle censure proposte, laddove non vengano indicate tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste.
Cons. Stato n. 4156/2019
Il ricorso amministrativo di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 che non consenta di individuare l'oggetto della domanda è inammissibile attesa la mancata chiarezza sull'oggetto sul quale il giudicante si dovrebbe pronunciare.
Cons. Stato n. 3849/2019
Il ricorso giurisdizionale in sede amministrativa presuppone la sussistenza dell'interesse ad agire ai fini della sua trattabilità nel merito, ovvero della decisione sulla spettanza o no del bene della vita che con il ricorso stesso si reclama.
Cons. Stato n. 3708/2019
Nell'ambito di un procedimento amministrativo l'interesse a ricorrere rappresenta una condizione dell'azione che deve persistere per tutta la durata del giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione.
Cons. Stato n. 6285/2013
L'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo va assimilata alla citazione nel giudizio civile, ed è quindi caratterizzata dalla provocatio ad iudicium così che l'atto introduttivo del giudizio con cui il soggetto chiede tutela è l'atto determinante e qualificante l'ulteriore sviluppo del giudizio e rispetto a tale atto devono essere apprestate e modulate le difese delle parti evocate in giudizio entro i termini fissati dalle norme processuali pena la decadenza; pertanto, la notifica del ricorso introduttivo vale a fissare il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica tanto per il ricorrente che per tutte le altre parti, rilevando quale invito ad apprestare le proprie difese e implicando la cristallizzazione del thema decidendum con riguardo non solo agli atti con lo stesso aggrediti ma anche in relazione agli atti successivi della procedura e impone anche ai contraddittori lo stesso comportamento processuale, con la conseguenza che: a) l'azione volta a paralizzare l'azione principale va fatta valere nei termini decorrenti dal ricorso principale, tenendo presente che l'interesse del controinteressato a reagire con ricorso incidentale a detta impugnazione per negare la sussistenza di quel titolo, nasce per effetto della scelta difensiva operata dal ricorrente principale con la notifica del ricorso che, come detto, vale a fissare ineluttabilmente il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica anche per il controinteressato; b) il ricorso incidentale che assume un contenuto complesso ma innestato sulla matrice comune della "difesa attiva" risente, pena l'abuso dello strumento processuale a discapito delle altre parti, delle preclusioni che gravano sul ricorrente principale; c) non è consentito al contraddittore di rinviare a momento successivo - graduandole sul futuro ed eventuale comportamento processuale del ricorrente principale - difese che trovano causa e ragione nelle censure contenute nel ricorso introduttivo, pena la decadenza dalla possibilità stessa di giovarsene.
–
Il principio desumibile dal codice del processo in base al quale il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dal ricorrente il cui accoglimento sia idoneo ad arricchire il contenuto del giudicato ed il correlativo vincolo conformativo al riesercizio del potere conformativo, non consente tuttavia di superare preclusioni di ordine processuale; pertanto, le regole dell'assorbimento non permettono di esaminare censure relative a documenti o fasi della procedura di evidenza pubblica che non possono trovare ingresso nel giudizio, atteso che l'accertata illegittimità della procedura di gara d'appalto essendosi svolta in seduta segreta la verifica dell'integrità e della documentazione inserita nei plichi contenuti nella busta destinata all'offerta tecnica, preclude la possibilità di esaminare a qualsivoglia fine documenti travolti dalla declaratoria di illegittimità e dall'annullamento della procedura.
Cons. Stato n. 5451/2013
In tema di legittimazione ad agire, se per interesse collettivo si intende l'interesse diffuso comune a tutti i soggetti facenti parte della collettività (e dall'Ente rappresentati), ne consegue che: a) tale interesse non costituisce posizione soggettiva dei singoli, ma sorge quale posizione sostanziale direttamente e solo in capo all'Ente esponenziale; b) esso, soggettivizzandosi in capo all'Ente in parola, costituisce posizione propria (e solo) di questo, con la precisazione che l'interesse collettivo è una "derivazione" dell'interesse diffuso per sua natura adespota, non già una "superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività; pertanto, in questo contesto, sul piano della tutela giurisdizionale, l'Ente collettivo può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri.
–
In tema di legittimazione ad agire l'Ente esponenziale, oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche, è titolare: a) sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente (ed in questo senso l'interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse «superindividuale»); b) sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell'Ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota; pertanto, mentre nel primo caso, la tutela giurisdizionale può essere attivata sia dall'Ente esponenziale, sia dal singolo componente della categoria, nel secondo caso la tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'Ente esponenziale, quale unico titolare della posizione giuridica lesa.
Cons. Stato n. 1643/2008
L'identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all'epigrafe del ricorso, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (nella specie, la volontà del ricorrente di impugnare, unitamente al provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria di concorso, tutti gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, è stata ritenuta chiaramente desumibile dall'esposizione del fatto e soprattutto dai motivi di ricorso prospettati in primo grado, stante la loro specifica attinenza alle scelte operate dalla commissione stessa in relazione ai titoli valutabili ed all'attribuzione del relativo punteggio).