(massima n. 1)
L'art. 24 D.Lgs. 104/2010 (CPA) prevede che la procura rilasciata "per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti". Questa norma ha carattere generale, ed č valevole per il giudizio di primo grado, nel quale i motivi aggiunti possono anche comportare l'ampliamento dell'oggetto della controversia (si tratta dei c.d. motivi "nuovi"), essendo precipuamente finalizzata a dissipare i dubbi sorti in passato sulla proponibilitā degli stessi anche in assenza di procura alle liti distinta rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo. A fortiori la stessa č applicabile ai motivi aggiunti proposti avverso la sentenza successivamente all'appello nei confronti del dispositivo, visto che quest'ultimo deve contenere un'espressa "riserva" dei primi (art. 119, comma 6, CPA, richiamato per il c.d. "rito appalti" dal comma 11 dell'art. 120 del medesimo CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, n. 167/2013).