(massima n. 1)
Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) prevede, sul piano strettamente procedurale, che: a) l'atto di intervento č proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale; b) l'atto deve contenere le generalitā dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura (ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA); c) l'intervento č notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale; d) il deposito dell'atto di intervento č sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso. Ne deriva che la tardivitā del deposito non č sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), CPA (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 712/2012).