(massima n. 1)
I motivi aggiunti in appello devono riguardare "atti o provvedimenti amministrativi impugnati", e non possono essere desunti né da atti endoprocedimentali e/o di procedimenti collegati da cui possano scaturire vizi - in via di illegittimitą derivata - degli atti gią impugnati, né da documenti non solo conosciuti, in quanto prodotti dalle parti in giudizio, ma anche conoscibili, per il tramite dell'esercizio degli ordinari mezzi di prova che il codice riconosce alle parti, ed in specie, al ricorrente.