Tale norma si occupa di specificare che laddove il
Giudice Amministrativo scelga di avvalersi di un verificatore o di un
consulente tecnico a norma dell’art.
19, questi
debbono svolgere l’attività richiesta e non vi si possono sottrarre.
L’unica eccezione normativamente prevista a tale obbligo riguarda il caso in cui sia lo stesso
GA a riconoscere l’esistenza di un
giustificato motivo. Quest’ultimo, in particolare, può essere riconosciuto per ragioni di opportunità, ragioni personali, cause che giustificherebbero l’astensione ai sensi dell’art.
51 c.p.c. ecc.
Va precisato che l’obbligo previsto dal
legislatore riguarda però soltanto:
-
il verificatore (che è un dipendente pubblico);
-
il consulente che sia un dipendente pubblico;
-
il consulente iscritto nell’albo professionale del Tribunale.
Per il consulente privato o non iscritto all’albo, invece, l’obbligo di cui all’art. 20 c.p.a. non vale, sicchè tale soggetto potrebbe rinunciare all’incarico senza doversi in alcun modo giustificare.
L’ultimo comma della norma in esame, infine, estende ai predetti soggetti ausiliari la disciplina della
ricusazione di cui all’art.
51 c.p.c., cui si rinvia per una più esaustiva trattazione.