Tale norma si occupa di specificare che laddove il 
Giudice Amministrativo scelga di avvalersi di un verificatore o di un 
consulente tecnico a norma dell’art.
19, questi 
debbono svolgere l’attività richiesta e non vi si possono sottrarre.
L’unica eccezione normativamente prevista a tale obbligo riguarda il caso in cui sia lo stesso 
GA a riconoscere l’esistenza di un 
giustificato motivo. Quest’ultimo, in particolare, può essere riconosciuto per ragioni di opportunità, ragioni personali, cause che giustificherebbero l’astensione ai sensi dell’art. 
51 c.p.c. ecc.
Va precisato che l’obbligo previsto dal 
legislatore riguarda però soltanto:
	- 
		il verificatore (che è un dipendente pubblico);
- 
		il consulente che sia un dipendente pubblico;
- 
		il consulente iscritto nell’albo professionale del Tribunale.
Per il consulente privato o non iscritto all’albo, invece, l’obbligo di cui all’art. 20 c.p.a. non vale, sicchè tale soggetto potrebbe rinunciare all’incarico senza doversi in alcun modo giustificare.
L’ultimo comma della norma in esame, infine, estende ai predetti soggetti ausiliari la disciplina della 
ricusazione di cui all’art. 
51 c.p.c., cui si rinvia per una più esaustiva trattazione.