(massima n. 1)
La ricusazione costituisce, come l'astensione, la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, inteso come persona fisica, sia imparziale, sicché non č ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. Ed essendo, appunto, la ricusazione strumento volto ad impedire, in presenza di quei motivi, la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, č parimenti da escludere che essa possa essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva, e che possa quindi essere utilizzata indipendentemente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio.