1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Cons. Stato n. 2889/2019
In tema di revocazione, la "svista" che ne autorizza e legittima la proposizione del rimedio, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria, è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall'omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale. Infatti, non v'è dubbio che l'errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali. Non è ammissibile un ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza di revocazione. In particolare il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l'ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia. Il medesimo divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile "per ragioni formali" insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica). Va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 104/2010; ne consegue che, ad eccezione dell'ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.Cons. Stato n. 3985/2015
La circostanza che nei confronti di un giudice che abbia reso una decisione interlocutoria, parziale etc. - e che quindi non si sia definitivamente "spogliato" della causa - sia stata intrapresa da una delle parti del processo una azione risarcitoria di responsabilità non può integrare causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione; opinando diversamente, l'azione di responsabilità civile, ove intrapresa da una parte in corso di causa, costituirebbe - sempre e comunque - il mezzo per impedire al Giudice naturale di pronunciare definitivamente sulla controversia che ha dato causa all'azione civile medesima, creando un vulnus al precetto di cui all'art. 25 Cost.Cons. Stato n. 5/2014
Nel caso di ricorso per revocazione di un'ordinanza cautelare (salvo che nell'ipotesi di dolo del giudice o nell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio o diretto alla causa), può essere componente del collegio che decide il ricorso anche il magistrato che abbia fatto parte del collegio che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata. Alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, deve escludersi l'applicabilità della norma di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all'art. 17 c.p.a. - che prevede l'obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo "stesso ufficio giudiziario" che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell'ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.Cons. Stato n. 2/2009
Nel processo amministrativo, la regola della incompatibilità prevista dall'art. 51, n. 4, c.p.c. è applicabile anche quando è lo stesso ufficio giudiziario, che ha reso la pronuncia originaria annullata con rinvio dal giudice di appello, a doversi nuovamente pronunciare sulla medesima questione, con la conseguenza che la sua definizione deve essere affidata ad altra sezione o alla medesima sezione, ma con diversa composizione.
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