(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, la regola della incompatibilitā prevista dall'art. 51, n. 4, c.p.c. č applicabile anche quando č lo stesso ufficio giudiziario, che ha reso la pronuncia originaria annullata con rinvio dal giudice di appello, a doversi nuovamente pronunciare sulla medesima questione, con la conseguenza che la sua definizione deve essere affidata ad altra sezione o alla medesima sezione, ma con diversa composizione.