(massima n. 2)
Il principio per cui il giudice ricusato non può partecipare alla decisione sulla sua ricusazione deve trovare applicazione tutte le volte che la questione abbia un nucleo minimo di consistenza personale, né può valorizzarsi, per giungere a conclusioni contrarie, il tenore letterale dell'art. 18 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), nella parte in cui, persino in ipotesi di istanze manifestamente inammissibili o infondate sembrerebbe imporre un'autonoma decisione da parte di un giudice diverso (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 1884/2013).