Cass. civ. n. 11219/2019
In tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della "translatio iudici", in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Fattispecie in cui il ricorso innanzi al TSAP, in presenza di una errata indicazione del TAR come giudice munito di giurisdizione, era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1993).
Cass. civ. n. 9683/2019
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della L. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.
Cons. Stato n. 1841/2019
Il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della, giurisdizione. Infatti, mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorché il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione. Dunque, quando l'atto originante la prosecuzione del processo è atto di riassunzione (L. n. 69 del 2009, art. 59) diretto a consentire la permanenza di un unico procedimento, il suo modello non può essere costituito altro che dall'art. 125 disp. att. c.p.c.. Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile. In virtù dell'art. 11 del D.Lgs. n. 104 del 2010, occorre sempre che la domanda sia nuovamente - e tempestivamente - proposta, ai fini della salvaguardia degli effetti di quella originaria e, affinché si possa discorrere di riproposizione, la domanda, di là dagli adattamenti richiesti con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile (giusta la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 della applicabile in via sussidiaria, stante il silenzio dell'art. 11 D.Lgs 104/2010), non dev'essere nuova e autonoma, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio. Pertanto, la riassunzione che consente la salvaguardia degli effetti della domanda originaria deve avere il medesimo contenuto della stessa.
Cass. civ. n. 3331/2019
È ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto immediatamente alle Sezioni Unite avverso la decisione declinatoria della giurisdizione, ancorché successivamente il medesimo ricorrente provveda anche alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione dalla decisione impugnata, atteso che tale contegno processuale, valutato alla luce delle scansioni temporali che l'hanno caratterizzato, non risulta compatibile con una volontà tesa ad abbandonare il ricorso - prioritariamente proposto - con il quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di esaminare la questione di giurisdizione, dovendo l'atto successivo intendersi come rivolto non già a prestare acquiescenza alla statuizione in punto di giurisdizione, precedentemente impugnata innanzi all'organo istituzionalmente deputato a risolvere tale questione, ma unicamente a dare esecuzione alla stessa.(Principio affermato con riferimento ad un d.P.R. che, decidendo un ricorso straordinario al Capo dello Stato, aveva ritenuto la cognizione esclusiva e funzionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, cui era seguita l'immediata impugnazione innanzi alle S.U. sulla statuizione relativa alla giurisdizione e la successiva riassunzione del giudizio innanzi al TSAP, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio ovvero di sollevare conflitto negativo di giurisdizione). (Rigetta e dichiara giurisdizione, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 9/8/2016).
Cons. Stato n. 573/2019
In tema di "translatio iudicii", qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del "petitum", mentre, se il giudizio prosegua verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c.
Cass. civ. n. 33688/2018
In tema di contributi per l'occupazione di spazi pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a ogni tipologia di canone che l'ente locale pretenda a fronte della concessione di aree per l'installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto, nell'ambito dei rapporti di concessione di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia tra privato e pubblica amministrazione, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali, pertanto, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. (Fattispecie relativa al cd. "contributo di miglioria" per l'installazione di impianti pubblicitari, di cui un imprenditore aveva chiesto il rimborso al Comune, assumendone il carattere indebito).
Cons. Stato n. 656/2012
Integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione. Infatti, la sollevazione di detta autoeccezione in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell'ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di traslatio iudicii dettate dall'art. 11 c.p.a.
Cons. Stato n. 8920/2010
Ai sensi dell'art. 11 comma 2, c.p.a., la riproposizione del ricorso avanti al giudice avente giurisdizione resta condizionata all'osservanza del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Corte cost. n. 77/2007
È costituzionalmente illegittimo l'art. 30, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Premesso che non può addebitarsi al rimettente di non aver valutato la praticabilità di una soluzione costituzionalmente orientata - in quanto non è condivisibile l'assunto, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale non esisterebbe nel nostro ordinamento un divieto espresso di "translatio iudicii" nei rapporti fra a.g.o. e giudice speciale, dal momento che l'espressa previsione della translatio con esclusivo riferimento alla competenza non può significare altro se non divieto di applicare il medesimo istituto alla giurisdizione -, il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, se comprensibile in altri momenti storici, è certamente incompatibile, oggi, con fondamentali valori costituzionali, non potendo la previsione di una pluralità di giudici risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione, della tutela giurisdizionale; evenienza, questa, che si verifica quando la disciplina dei rapporti tra diverse giurisdizioni, per di più innervantesi su un riparto di competenze complesso ed articolato, è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione, o l'errore del giudice in tema di giurisdizione, può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda, con conseguente pregiudizio per il diritto alla tutela giurisdizionale e ad una ragionevole durata del giudizio. La disciplina legislativa che necessariamente dovrà essere emanata per colmare una lacuna dell'ordinamento processuale sarà vincolata solo nel senso che dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato davanti al giudice che ne è munito, ed il legislatore è libero di disciplinare, nel modo ritenuto più opportuno, il meccanismo della riassunzione.