(massima n. 1)
In tema di contributi per l'occupazione di spazi pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a ogni tipologia di canone che l'ente locale pretenda a fronte della concessione di aree per l'installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto, nell'ambito dei rapporti di concessione di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia tra privato e pubblica amministrazione, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto indennitą, canoni ed altri corrispettivi, le quali, pertanto, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. (Fattispecie relativa al cd. "contributo di miglioria" per l'installazione di impianti pubblicitari, di cui un imprenditore aveva chiesto il rimborso al Comune, assumendone il carattere indebito).