(massima n. 1)
In tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autoritą cui č possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, č idonea ad ingenerare un errore scusabile che dą diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della "translatio iudici", in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralitą di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettivitą al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Fattispecie in cui il ricorso innanzi al TSAP, in presenza di una errata indicazione del TAR come giudice munito di giurisdizione, era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1993).