(massima n. 1)
Considerato, quanto al diritto alla udienza pubblica, che la giurisprudenza ha affermato che "il principio della pubblicità del giudizio che si svolge innanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004 n. 7585); che, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l'assicurazione che "il processo debba prevedere un momento di trattazione in udienza pubblica".