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Articolo 63 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Passaggio del rischio

Dispositivo dell'art. 63 Codice del consumo

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Spiegazione dell'art. 63 Codice del consumo

La disposizione in esame, relativa ai casi di vendita con spedizione, si pone in deroga al principio generale res perit domino, sostituendo il criterio “della proprietà” con il criterio “della consegna”, ed ha una finalità ben precisa:
indurre il professionista a consegnare la res tempestivamente e, nel caso il consumatore la rifiuti senza un motivo legittimo, a costituirlo in mora.

Viene, dunque, introdotta una significativa deroga alle norme di diritto comune dettate dal codice civile per la generalità dei contratti di vendita; si tenga presente, infatti, quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 1510 del c.c., nella parte in cui è detto che “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere (…)”.
Come può notarsi, nel caso di vendita con spedizione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile, il rischio gravante sulla res durante il trasposto (per le ipotesi di perimento, deterioramento, smarrimento) gravano sull’ accipiens che ha acquisito la proprietà della res stessa per via dell’immediata efficacia traslativa del consenso (principio consensualistico), ovvero a seguito delle ulteriori attività previste per legge.

Il principio del trasferimento del rischio connesso al criterio della proprietà del bene compravenduto è temperato nel caso di vendita con riserva di proprietà di cui all’art. 1523 del c.c.; in questo particolare caso il rischio è posto a carico dell’acquirente dal momento della consegna del bene, anche se il trasferimento avverrà in un momento successivo, il che comporta che al criterio della proprietà il legislatore preferisce, in questa ipotesi e derogando al principio generale, il criterio della consegna.

Va osservato l’ ampliamento di tutela che il legislatore del codice del consumo ha inteso perseguire facendo uso del termine “perdita”, in luogo di “perimento”: il primo, infatti, comprende anche le ipotesi di smarrimento della cosa, oltre alla distruzione, dovendosi far rientrare nel concetto di perdita qualsiasi fatto che renda la cosa inservibile o inidonea all’utilizzo da parte del consumatore (a titolo esemplificativo, può essere tale anche un provvedimento della pubblica autorità che dichiari incommerciabile un determinato prodotto dopo la vendita e prima della consegna).

Secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 60 del codice consumo, in combinato disposto con l’art. 61 del codice consumo in tema di consegna, la disciplina in esame trova applicazione ai contratti di vendita, come definiti dall’art. 45 del codice consumo.
Restano, invece, esclusi dal campo di applicazione di questa norma sia i contratti aventi ad oggetto la fornitura di acqua, gas o elettricità quando non siano messi in vendita in volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, sia i contratti di servizi, per i quali non è normalmente contemplata la traditio di una res, salvo che il contratto abbia ad oggetto sia beni che servizi.

La disciplina relativa al passaggio del rischio è applicabile a prescindere dalle modalità o dalle tecniche che sono state utilizzate per la conclusione del contratto e, dunque, anche in caso di contratti diversi da quelli conclusi a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali, fermo restando il presupposto essenziale relativo allo status dei contraenti, in quanto si deve pur sempre trattare di contratto concluso tra un consumatore ed un professionista.

La regola res perit domino deve ritenersi implicitamente derogata nei casi di vendita con spedizione per i quali è prevista la facoltà di recesso per il consumatore.
Questa, infatti, risulterebbe vanificata se eventi fortuiti capaci di determinare il perimento del bene durante il periodo di recesso dovessero considerarsi a carico del consumatore; una conferma di tale ragionamento la si ricava dal comma 2 dell’art. 57 del codice consumo, nella parte in cui si stabilisce che il consumatore che eserciti il recesso è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione ….

Il secondo comma della norma in esame disciplina l’ eccezione alla regola dettata al comma 1, disponendo che il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento il cui il professionista provvede a consegnare la res al vettore allorchè ricorrano due presupposti:
a) il vettore sia stato scelto dal consumatore;
b) la scelta del vettore non sia stata proposta dal professionista.

Occorre precisare che l’eccezione non opera se “il consumatore abbia scelto un metodo di consegna particolare da una gamma di opzioni presentate dal professionista” e ciò perchè la scelta del consumatore non può essere ritenuta libera, dal momento che lo stesso è vincolato a selezionare un vettore tra quelli preventivamente scelti dallo stesso professionista.

La ratio della suddetta eccezione si ritiene che debba individuarsi nella circostanza che il vettore scelto dal consumatore viene ad assumere ex lege le vesti di un suo ausiliario e, pertanto, la rimessione dei beni a quest’ultimo equivarrebbe alla materiale apprensione dei beni da parte del consumatore che, di conseguenza, viene ad essere gravato dei rischi del fortuito e del trasporto.

All’ eccezione di cui al comma 2 della norma se ne aggiunge un’altra (desumibile dagli artt. 129 comma 3 e 130 comma 1 codice del consumo), che si ha quanto già al momento della conclusione del contratto la cosa presentava vizi o difetti conosciuti/conoscibili dal consumatore (o addirittura imputabili a sue istruzioni o a materiali da lui forniti) e il perimento sia intervenuto anteriormente alla consegna in conseguenza di tali vizi.

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