La norma in esame sancisce l’applicabilità ai contratti di vendita, per la cui definizione occorre fare riferimento all’
art. 45 del codice consumo, della disciplina dettata in tema di consegna e di passaggio del rischio (rispettivamente artt.
61 e
63 codice del consumo).
L’art. 45 comma 1 lett. e) codice del consumo, nel fornire la nozione di
contratto di vendita, fa riferimento a quei contratti aventi ad oggetto beni intesi come qualsiasi
bene mobile materiale (esclusi quelli oggetto di
vendita forzata), nonché l’acqua, il gas e l’elettricità se venduti in quantità o volumi determinati.
Al contratto di vendita tra
consumatore e
professionista, inoltre, si applicano le ulteriori disposizioni di cui agli artt.
62,
64 e
65 codice del consumo, rispettivamente in tema di tariffe per l’utilizzo dei mezzi di pagamento, comunicazione telefonica e pagamenti supplementari.
Ai contratti di servizi si applicano le norme dettate in tema di vendita dei beni nel caso in cui vengano disciplinati nel medesimo contratto ed unitamente a quest’ultimo.
Qualora, al contrario, assumano un’autonoma rilevanza contrattuale, il secondo comma della norma in esame li sottrae dall’applicazione degli artt. 61 e 63 codice del consumo, ferma restando l’applicabilità degli artt. 62, 64 e 65 (norme che risultano generalmente applicabili alla fornitura di utenze e contenuto digitale a prescindere dall’esistenza o meno di un supporto materiale).
La disciplina che gli artt. 61 e 63 dettano in tema di consegna e passaggio del rischio, e che connota la vendita dei beni, non può estendersi ai contratti aventi ad oggetto servizi in ragione dell’assenza di materialità di questi ultimi, elemento che ne costituisce il presupposto naturale.
Il regime applicabile alla vendita (ed in particolare le norme sulla consegna e sul passaggio dei rischi di cui agli artt. 61 e 63) si applica ai contratti aventi ad oggetto la fornitura di utenze soltanto se venduti in quantità o volume determinati.
Secondo una tesi sostenuta in dottrina la spiegazione di ciò sarebbe da individuare nella sussistenza di una disciplina specifica relativa a questo tipo di forniture, costituenti servizio pubblico, sottoposte come tali a specifiche Autorithy.
Trovano, invece, piena applicazione per tale contratti le disposizioni di cui agli artt. 62, 64 e 65, in quanto gli obblighi ed i limiti che queste pongono prescindono dalla natura di servizio pubblico della fornitura e non determinano un rapporto di specialità rispetto alla disciplina di settore.