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Articolo 18 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 18 Codice del consumo

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

  1. a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
  2. b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
  3. c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi(1);
  4. d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
  5. d-bis) 'microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  6. e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
  7. f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;
  8. g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
  9. h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
  10. i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
  11. l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
  12. m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;
  13. n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
  14. n-bis) "classificazione": rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione(2);
  15. n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori(2).

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Lettera introdotta dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 18 Codice del consumo

La norma in esame contiene una serie di definizioni essenziali per comprendere cosa si intende per pratiche commerciali sleali o scorrette, nonchè per consentire di individuare sia i soggetti destinatari delle regole contenute in questo testo normativo che il loro contenuto.
Analizziamo le singole definizioni.
La prima è quella di consumatore, espressione con la quale si fa riferimento a qualsiasi persona che, agendo per scopi privati estranei alla sua attività (commerciale, industriale, artigianale o professionale), potrebbe essere tratto in inganno da una pratica commerciale scorretta.
In base a questa definizione, ad esempio, il titolare di un negozio di abbigliamento (soggetto, dunque, che professionalmente svolge attività commerciale), destinatario di un messaggio pubblicitario trasmesso su televisione o letto su un giornale (rispettivamente telespettatore o lettore) assume in quest’ultima posizione la qualifica di consumatore.
La definizione precisa che deve trattarsi di persona fisica.

A questa definizione segue quella di professionista, soggetto che la norma identifica in chi (questa volta persona fisica o giuridica), agendo nell’ambito della sua attività (che può essere commerciale, industriale, artigianale o professionale, ma non con scopo strettamente privato), si avvale di una comunicazione commerciale volta ad indurre il consumatore all’acquisto. Precisa la norma che la medesima definizione si estende a colui che è investito di poteri di rappresentanza del professionista stesso.

Per prodotto va inteso sia un bene fisico (es. un televisore, una macchina, ma anche un bene immobile), proposto per mezzo di una pratica commerciale, quale generalmente è la pubblicità, che un servizio (è questo il caso della pubblicizzazione di un viaggio o di un nuovo piano tariffario telefonico). Inoltre nel concetto di prodotto vi si deve far rientrare qualunque diritto o obbligazione.

Con l’espressione pratica commerciale, invece, ci si intende riferire ad una azione, omissione o qualunque dichiarazione o comunicazione commerciale, svolta da colui che assume la posizione di professionista in occasione della promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore.

Il codice trova applicazione anche con riferimento alle c.d. microimprese, dovendosi intendere come tali tutte quelle entità giuridiche (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività economica, anche in forma di impresa individuale o familiare.
Nella individuazione di una micro impresa si prescinde dalla forma giuridica che viene utilizzata (potendo trattarsi anche di una società o di una associazione), mentre assume rilevanza un dato oggettivo, costituito dalla circostanza che deve trattarsi di impresa per la quale vengono occupate meno di dieci persone e che realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

La successiva lettera e) della norma specifica cosa deve intendersi con l’espressione “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”, precisando che ci si intende riferire al risultato che viene ottenuto dal professionista il quale, grazie all’utilizzo di affermazioni false o omissioni, induce il consumatore all’acquisto di un bene o servizio o comunque influenza in qualche modo le scelte di acquisto del consumatore.
Si tratta, dunque, della realizzazione di una pratica commerciale idonea a distorcere la capacità del consumatore nel prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (è questa la base di quelle pratiche commerciali scorrette che si denotano come ingannevoli).

Per codice di condotta si intende quel complesso di regole, trasfuse generalmente in un testo scritto e messe a disposizione dei consumatori, che l’impresa decide di adottare e rispettare al fine di garantire alti standard di qualità e maggiori garanzie per i consumatori.
L’adozione ed il contenuto di tale codice di condotta è svincolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di qualunque Stato membro, ma sicuramente costituisce indice di maggiore serietà nello svolgimento dell’attività professionale.

Oltre al codice di condotta è prevista anche la figura del responsabile di tale codice, qualificandosi come tale quel soggetto (che può anche essere un professionista o un gruppo di professionisti operanti tutti in un medesimo settore commerciale) a cui viene affidato il compito di occuparsi della redazione e revisione dei codici, nonché di controllare il rispetto degli impegni assunti in forza di quel codice.

La lettera h) contiene la definizione di diligenza professionale, la quale viene individuata nel normale grado di competenza specifica e attenzione che il professionista deve impiegare nei confronti del consumatore nel corso dello svolgimento dell’attività da lui esercitata (si tratta di una sorta di diligenza del buon padre di famiglia).
La correttezza e buona fede rappresentano la base del rapporto da instaurarsi, a cui si aggiunge la diligenza propria del professionista in rapporto all’attività svolta.

Con l’espressione invito all’acquisto ci si intende riferire a qualunque comunicazione commerciale posta in essere dal professionista, attraverso cui quest’ultimo fornisce al consumatore informazioni inerenti alla qualità ed al prezzo di un determinato prodotto o servizio. La definizione sembra riferirsi all’offerta al pubblico.

Ci si trova di fronte ad un indebito condizionamento, invece, ogni qual volta il professionista adotta un comportamento scorretto, identificabile nello sfruttare la sua posizione di potere per esercitare una pressione sul consumatore, così riuscendo ad influenzarne le decisioni che possono indurlo all’acquisto.
Come può notarsi l’avverbio qui utilizzato è “notevolmente”, preludio ad una pratica commerciale scorretta di tipo aggressivo

Per decisione di natura commerciale deve intendersi la volontà manifestata dal consumatore in relazione a diversi aspetti dell’acquisto del prodotto, quali, ad esempio: se acquistare o meno, in che modo ed a quali condizioni acquistare, se pagare integralmente o a rate. Da tale decisione deve in sostanza conseguirne la scelta del consumatore se compiere o meno una determinata azione.

Infine, la lettera n) contiene la definizione di professione regolamentata, dovendosi con tale espressione intendere quella particolare attività professionale il cui accesso, esercizio o alcune modalità di esercizio è consentito solo a coloro che sono in possesso di determinate qualifiche professionali. Costituiscono esempi di professione regolamentata quelle dell’avvocato o del commercialista, per le quali è richiesto il possesso della laurea, lo svolgimento di un periodo di pratica professionale ed il superamento degli esami di stato per il conseguimento del relativo titolo.

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