Con questa norma il
legislatore ha inteso rivolgersi al rivenditore al dettaglio, cioè al negoziante o venditore che ha un rapporto diretto con il
consumatore-
acquirente, sancendo dunque l’ obbligo delle indicazioni sul prodotto nell’ultima fase della distribuzione, ossia quando il prodotto viene messo a disposizione del consumatore.
E’ al venditore al dettaglio o negoziante che viene vietato di mettere sul mercato prodotti che non riportano indicazioni ed è soltanto lui che può essere sanzionato.
In particolare, è stato in giurisprudenza affermato che il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'
art. 6 del codice consumo, senza che lo stesso possa invocare la propria
buona fede per aver acquistato i prodotti da rivenditori autorizzati o grossisti; si tratta, infatti, di
errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore.
Tale principio scaturisce dalla considerazione secondo cui la normativa consumeristica, in virtù della
ratio protettiva che la contraddistingue, deve essere interpretata nel senso che anche il distributore, quale protagonista finale della filiera produttiva, destinato a relazionarsi direttamente con il consumatore, debba garantire che la confezione, l'etichetta o l'ulteriore documentazione illustrativa allegata alla
merce, riportino le informazioni prescritte dalla legge, non potendosi comunque qualificare come circostanza esimente l'aver acquistato i prodotti contestati presso rivenditori o grossisti autorizzati.