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Articolo 6 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Contenuto minimo delle informazioni

Dispositivo dell'art. 6 Codice del consumo

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

  1. a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  2. b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  3. c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  4. d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  5. e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  6. f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Spiegazione dell'art. 6 Codice del consumo

Con questa norma viene stabilito quali devono essere le indicazioni minime e fondamentali da riportare sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio italiano, tali da consentire allo stesso consumatore di valutare e scegliere in maniera consapevole (in assenza di chiarezza nelle indicazioni espressamente richieste, la vendita si considera impossibile).

Più precisamente, secondo quanto viene qui specificamente disposto, prodotti e confezioni devono almeno contenere i seguenti elementi essenziali:
- la categoria di merce a cui appartiene il prodotto, dovendosi evitare di creare incertezze e fraintendimenti;
- nome, ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea (attraverso questi dati è possibile, ad esempio, contattarli in caso di reclami o azioni legali);
- il Paese di origine, qualora questo sia situato fuori dall’Unione Europea. In caso di prodotti che non siano di origine italiana, ma riportanti marchio, logo o dati del fabbricante o dell’importatore italiano, è necessario che il prodotto rechi un’appendice informativa (l’appendice consiste generalmente in un cartellino o in una targhetta applicata, la quale deve contenere una delle seguenti diciture: prodotto fabbricato in ….; prodotto fabbricato in paesi extra UE; prodotto di provenienza extra UE; prodotto non fabbricato in Italia; prodotto importato da…);
- l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
- i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- le istruzioni, le necessarie precauzioni e la destinazione d’uso che un determinato prodotto deve avere, se utili per la sua fruizione e sicurezza.
Si intende così assicurare l’utilizzo corretto e sicuro di un prodotto, anche se in sé non pericoloso (un esempio che può farsi è quello del settore degli alimenti, ove tale obbligo si intende rispettato indicando la data di scadenza del prodotto).
Come si è detto prima, la norma in esame ha portata generale, essendo volta a garantire una “trasparenza” minima a favore dei consumatori, il che comporta che deve riconoscersi prevalenza ad ulteriori disposizioni più specifiche dettate per categorie di prodotti dalla normativa nazionale od europea (gli obblighi qui previsti vanno considerati come degli standards di carattere generale, nel senso che sono richiesti per tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni nazionali o comunitarie complementari o sostitutive).
Un esempio di disposizioni specifiche è quello che riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari, la quale è appunto regolata sia in ambito comunitario che italiano con norme specifiche.
Quando si parla di etichettatura alimentare ci si riferisce all’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto e che devono essere riportate direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto stesso.
Sull’etichetta occorre obbligatoriamente elencare tutti gli ingredienti che compongono un determinato prodotto, i quali devono essere ben individuabili e devono essere elencati in ordine decrescente (ciò significa che al primo posto va indicato quello presente in quantità maggiore, per finire con quello presente in quantità minore, in modo da dare un’idea chiara della composizione del prodotto); naturalmente, nel caso di alimenti composti da un solo ingrediente non è necessaria alcuna specificazione, in quanto si può chiaramente desumere dalla stessa denominazione del prodotto (è questo il caso del latte o dell’olio).
Altro elemento che deve contenere l’etichetta di un prodotto è la quantità netta, al netto della tara, mentre nel caso di prodotto alimentare solido ma che viene venduto immerso in liquido, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato.
Infine, per ciò che concerne la durata del prodotto, è obbligatoria l’indicazione del termine minimo di conservazione e della data di scadenza; si tenga presente che il termine minimo di conservazione non impedisce la commerciabilità del prodotto anche dopo il suo superamento, purchè il commerciante fornisca una esplicita informazione al riguardo, ad esempio con un apposito cartello.
Assolto tale obbligo di informazione, si realizza un passaggio di responsabilità dal fabbricante al rivenditore commerciale circa l’attuale commestibilità e validità nutrizionale del prodotto alimentare.

A differenza del “termine minimo di conservazione”, la “data di scadenza” deve intendersi come termine ultimo di “commerciabilità” del prodotto.
L’obbligo di indicare la scadenza non sussiste per specifiche categorie di prodotti, quali ad esempio gli ortofrutticoli freschi, i vini, le bevande con contenuto di alcool pari o superiore al 10% in volume, le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, i prodotti di panetteria e pasticceria che vengono consumati entro le 24 ore dal momento della fabbricazione, ecc.
Solo su pochi prodotti, invece, viene riportata la data di produzione, e ciò perché la legge non la richiede espressamente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 6 Codice del consumo

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Valentina M. chiede
venerdì 03/09/2021 - Emilia-Romagna
“Buongiorno,
Vi scivo per sapere se nell'etichetta di un prodotto non alimentare (nel mio caso trattasi elastici per capelli, pinze per capelli e retine per capelli) l'indicazione in etichetta "Made in paesi extra UE" sia sufficiente a rispettare le previsioni dell'art. 6 comma 1 lett. c del Codice del Consumo oppure se sia necessario indicare con precisione il paese di provenienza e quindi fare riferimento al paese specifico (Cina, Vietnam, Messico ecc..). Vi ringrazio sin da ora per l'attenzione.
Cordiali saluti

Consulenza legale i 06/09/2021
L’art. 6 del codice consumo, indicato anche nel quesito, specifica una serie di requisiti relativi al contenuto minimo delle informazioni da indicare nell’etichettatura dei prodotti in commercio sul territorio nazionale.
Laddove l’importatore si trovi nell’Unione Europea (come nella presente vicenda) è sufficiente l’indicazione del suo nome o della ragione sociale o del marchio nonché l’indicazione della sua sede legale.
Per quanto riguarda l’indicazione del paese extra europeo da cui è stato importato, deve ritenersi sufficiente la dicitura (contenuta nell’etichetta di cui ci è stata inviata la foto) “prodotto in paesi extra UE”.
Ciò lo si deduce dalla circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 124898 del 9/11/2009 sull’art.4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall’art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 .
In detta circolare, leggiamo testualmente: “Si riportano qui di seguito le diciture, [...] nelle quali può concretizzarsi l’appendice informativa, restando impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l’origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di fabbricazione o di produzione sia provvedendo all’apposizione delle diciture direttamente sul prodotto o sulla confezione, laddove sia possibile.
- Prodotto fabbricato in …;
- Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- Prodotto di provenienza extra Ue;
- Prodotto importato da Paesi extra Ue;
- Prodotto non fabbricato in Italia. “


In conclusione, in risposta alla domanda contenuta nel quesito possiamo quindi affermare che l’etichettatura è corretta.

Rosalba A. chiede
lunedì 17/02/2020 - Piemonte
“Buongiorno,
è possibile sovrapporre un'etichetta adesiva su un prodotto alimentare, riportante però gli stessi dati , le scadenze , il lotto ecc... presenti su quella originale ma omettendo di indicare il luogo di produzione e l'indirizzo dello stabilimento di produzione?
Trattasi di un prodotto comunque personalizzato dall'azienda produttrice per l'azienda che sovrapporrebbe l'etichetta.

In attesa di risposta, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 24/02/2020
L’etichettatura di un prodotto alimentare ha un ruolo particolarmente importante nella società contemporanea, in quanto ne descrive le caratteristiche e consente al consumatore di scegliere quello che maggiormente risponde alle sue esigenze.
La sua funzione è quella di costituire una sorta di carta di identità del prodotto, ed in quanto tale deve essere scritta in forma chiara, completa e rispondere al vero.
Solo se risponde a tali requisiti il consumatore potrà utilizzare il prodotto nel modo e nei tempi corretti, ma soprattutto potrà essere posto in grado di sapere da dove il prodotto arriva e dove sia stato confezionato, aspetti questi ultimi da non trascurare e particolarmente utili in caso di emergenze alimentari (oggi più che mai diffuse).

Ora, al di là di queste brevissime considerazioni di carattere generale in ordine alla funzione della etichettatura dei prodotti, sul piano normativo è di estrema importanza, al fine di poter dare una risposta al quesito posto, il D.lgs. 15.12.2017 n. 231, di recente entrato in vigore e che riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni al Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE).

E’ dal 13 dicembre 2016, infatti, che quest’ultimo regolamento è divenuto completamente applicabile, modificando il precedente regolamento (CE) n. 1924/2006.
Le ragioni principali che hanno indotto il legislatore europeo a regolamentare nuovamente la materia sono state essenzialmente tre:
  1. la tutela della salute dei consumatori;
  2. l’esigenza di realizzare una normativa comune a livello europeo, applicabile in tutti gli Stati membri;
  3. la richiesta da parte dei produttori di semplificare e armonizzare la struttura normativa.

Tale impianto normativo impone, in primo luogo, che non vengano riportate informazioni che possano in qualunque modo indurre il consumatore in errore, richiedendo il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e leggibilità per preservare gli interessi non solo degli acquirenti (consumatori finali), ma anche degli stessi operatori commerciali (viene perfino imposta una dimensione ben precisa per il carattere di scrittura).

Nell’ottica di soddisfare tali esigenze, l’intero capo IV del Regolamento si occupa di disciplinare le informazioni obbligatorie che devono essere apposte sulla confezione degli alimenti, e tra queste figurano espressamente:
  1. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
  2. il paese di origine o il luogo di provenienza.

Si tratta, a ben vedere, proprio di quelle informazioni che si avrebbe intenzione di omettere.
A ciò si aggiunga che, nell’elaborazione del contenuto informativo delle etichette, gli operatori del settore alimentare devono ispirarsi ad alcuni principi generali, quali sono, tra gli altri, quello della chiarezza (si impone di evitare codici o altri elementi che non siano di facile interpretazione, come ad esempio di riportare il numero di iscrizione dell’azienda produttrice al Registro delle imprese in sostituzione della indicazione della sede dello stabilimento di produzione) e quello della indelebilità (gli operatori devono garantire l’indelebilità delle informazioni riportate in etichetta, affinchè siano leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto).

Si tenga presente che quanto sopra detto in ordine alle informazioni obbligatorie ed ai principi che regolano l’apposizione delle etichette sui prodotti alimentari, non costituiscono mere direttive o principi puramente informatori, ma si tratta di veri e propri obblighi, per l’adempimento dei quali viene individuato un responsabile ed al cui inadempimento è connessa una specifica sanzione.
In particolare, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 1169/2011/UE, responsabile delle informazioni è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto; se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, il responsabile viene individuato nel soggetto importatore.

Dunque, nel caso di specie, responsabile sarà l’azienda che ha intenzione di sovrapporre l’etichetta, sulla quale incomberà, appunto, l’obbligo di far risultare dall’etichetta tutte quelle informazioni che il regolamento qualifica come contenuto obbligatorio, compresa l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto.

Della specifica disciplina sanzionatoria per le violazioni al regolamento 1169/2011/UE si occupano gli artt. da 3 a 16 del summenzionato D.lgs. 231/2017, ed in particolare alle violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza è espressamente dedicato l’art. 13, il quale dispone che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, a tale violazione consegue l’applicazione nei confronti del soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2000 ad euro 16.000 (per i soli errori ed omissioni formali la sanzione amministrativa pecuniaria è del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 4000).

A parte ciò, non può trascurarsi, sempre in materia di sanzioni, quanto prescritto dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. 231/2017, ove viene previsto che, fatto salvo sempre il caso in cui il fatto possa integrare gli estremi di un reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2000 ad euro 16000, l’operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del regolamento (ossia quelle sulle informazioni obbligatorie).

Del resto, è facile osservare che non avrebbe alcun senso parlare di indelebilità delle etichette, se poi potesse ritenersi consentito apporre sull’etichetta originaria una seconda etichetta, riportante peraltro dati difformi dalla prima.