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Articolo 204 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Ricorsi giurisdizionali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 204 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;
  2. b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.»;
  3. c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;
  4. d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;
  5. e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
  6. f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente: «8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;
  7. g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo del comma 9,il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
  8. i) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».]

Massime relative all'art. 204 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. Stato n. 4447/2019

In materia di appalti pubblici, la nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di provvedimento di ammissione o di esclusione dalla gara fondato su presupposti diversi da quelli soggettivi, come a seguito di ammissione o estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis. In tali ipotesi si applica il rito ordinario di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, il che significa che, in relazione all'ammissione dell'offerta degli altri concorrenti, la relativa questione dovrà essere oggetto di censura unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione.

Cons. Stato n. 6552/2018

Le cc.dd. "clausole immediatamente escludenti" vengono individuate nelle: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius; f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Tutte le rimanenti clausole, in quanto non possono essere considerate immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale e identifica puntualmente il soggetto leso dal provvedi¬mento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva e che postula, di regola, la preventiva partecipazione alla gara.

Cons. Stato n. 6290/2018

L'aggiudicazione non ha natura di atto mera-mente consequenziale rispetto all'ammissione sicché in difetto di tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione il gravame proposto avverso l'atto prodromico è destinato all'inammissibilità per sostanziale carenza di interesse (ove, all'atto dell'introduzione della lite, l'aggiudicazione risultasse già disposta) ovvero all'improcedibilità.

Cons. Stato n. 5661/2018

L'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riguarda le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In questi casi il ricorrente ha l'onere di agire tempestivamente senza attendere l'aggiudicazione conclusiva della procedura. Ciò vale anche per le procedure svolte con modalità telematiche per cui l'obbligo di pubblicazione dei risultati è regolato dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici. Naturalmente, è indispensabile che gli atti (quali il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) siano resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Cons. Stato n. 5179/2018

Il concorrente che vuole impugnare gli atti della procedura di gara precedenti l'aggiudicazione - tipicamente, il provvedimento che ne ha disposto l'esclusione ovvero quello che ha reciprocamente disposto l'ammissione di un controinteressato - è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione a pena di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Cons. Stato n. 4/2018

L'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, cod. proc. amm., che ha introdotto il rito camerale c.d. superaccelerato, concerne esclusivamente il ricorso col quale siano contestati i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l'ingresso nella procedura di gara.

Cons. Stato n. 4994/2016

Il rito "superspeciale" di cui al comma 6-bis dell'art. 120 c.p.a., introdotto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, è applicabile al solo gravame dei provvedimenti che determinano l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara e non all'impugnativa dell'aggiudicazione dell'appalto. (Annulla in parte Tar Emilia Romagna Bologna, sez. Il, n. 536/2016). Il rito acceleratorio definibile "superspeciale" introdotto dall'art. 204, D.Lgs. n. 50/ 2016 con previsione del nuovo comma 2° bis dell'alt. 120 c.p.a. riservato alle impugnative dei provvedimenti in tema di esclusioni e ammissioni dei concorrenti può trovare applicazione unicamente in relazione a fattispecie conseguenti a bandi pubblicati successivamente al 19 aprile 2016. L'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 50/2016 risolve ogni problema di diritto intertemporale rendendo recessiva ogni diversa opzione prospettabile in tema di successione di norme processuali fondata sul canone tempus regit actum. Il comma 2° bis e il successivo comma 6° bis definiscono un sistema processuale chiuso e speciale entro cui si inserisce anche la previsione di un termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello. Quest'ultimo termine può essere riferito unicamente all'impugnazione di sentenze rese in primo grado in giudizi informati allo schema processuale speciale. Il rito "superspeciale" resta riferibile alle sole impugnazioni di provvedimenti delle stazioni appaltanti che abbiano l'effetto di determinare l'esclusione e l'ammissione di concorrenti e non è applicabile, sulla scorta di inammissibili interpretazioni estensive, all'impugnazione di atti di aggiudicazione, che restano per contro sottoposte al regime processuale "speciale" dettato dall'art. 120 c.p.a.

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