(massima n. 1)
In materia di appalti pubblici, la nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di provvedimento di ammissione o di esclusione dalla gara fondato su presupposti diversi da quelli soggettivi, come a seguito di ammissione o estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis. In tali ipotesi si applica il rito ordinario di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, il che significa che, in relazione all'ammissione dell'offerta degli altri concorrenti, la relativa questione dovrą essere oggetto di censura unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione.