(massima n. 1)
L'aggiudicazione non ha natura di atto mera-mente consequenziale rispetto all'ammissione sicché in difetto di tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione il gravame proposto avverso l'atto prodromico è destinato all'inammissibilità per sostanziale carenza di interesse (ove, all'atto dell'introduzione della lite, l'aggiudicazione risultasse già disposta) ovvero all'improcedibilità.