(massima n. 1)
Il rito "superspeciale" di cui al comma 6-bis dell'art. 120 c.p.a., introdotto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, è applicabile al solo gravame dei provvedimenti che determinano l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara e non all'impugnativa dell'aggiudicazione dell'appalto. (Annulla in parte Tar Emilia Romagna Bologna, sez. Il, n. 536/2016). Il rito acceleratorio definibile "superspeciale" introdotto dall'art. 204, D.Lgs. n. 50/ 2016 con previsione del nuovo comma 2° bis dell'alt. 120 c.p.a. riservato alle impugnative dei provvedimenti in tema di esclusioni e ammissioni dei concorrenti può trovare applicazione unicamente in relazione a fattispecie conseguenti a bandi pubblicati successivamente al 19 aprile 2016. L'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 50/2016 risolve ogni problema di diritto intertemporale rendendo recessiva ogni diversa opzione prospettabile in tema di successione di norme processuali fondata sul canone tempus regit actum. Il comma 2° bis e il successivo comma 6° bis definiscono un sistema processuale chiuso e speciale entro cui si inserisce anche la previsione di un termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello. Quest'ultimo termine può essere riferito unicamente all'impugnazione di sentenze rese in primo grado in giudizi informati allo schema processuale speciale. Il rito "superspeciale" resta riferibile alle sole impugnazioni di provvedimenti delle stazioni appaltanti che abbiano l'effetto di determinare l'esclusione e l'ammissione di concorrenti e non è applicabile, sulla scorta di inammissibili interpretazioni estensive, all'impugnazione di atti di aggiudicazione, che restano per contro sottoposte al regime processuale "speciale" dettato dall'art. 120 c.p.a.