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Articolo 165 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 165 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.]

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R. C. chiede
venerdģ 12/01/2024
“Siamo una Società che gestisce parcheggi a pagamento principalmente per conto di Enti Pubblici. In questo caso specifico, gestione le strisce blu nelle aree cittadine. Abbiamo firmato il contratto ed iniziato il servizio in data 12/ luglio 2022. In questo servizio una parte dell’incasso va all’Ente e l’altra parte dell’incasso va a noi.
In data 30/12/2023 ci viene notificato via pec da parte dell’Ente l’approvazione di un regolamento comunale (che l’Ente vuole immediatamente attuare) che in sostanza modifica le previsioni del capitolato speciale d’appalto prevedendo principalmente:
- Una tolleranza di 10 minuti per il pagamento del ticket stabilendo che i primi 10 minuti di sosta sono gratuiti: ciò non è previsto dal capitolato;
- L’introduzione di abbonamenti mensili, semestrali ed annuali a modico prezzo per tutti i residenti delle aree soggette alla sosta a pagamento: ciò non è previsto dal capitolato;
- Il parcheggio gratuito nelle aree soggette a pagamento alla giunta, consiglieri comunali e segretario mediante il rilascio di 23 pass ed altri soggetti istituzionali in caso di riunioni, eventi manifestazioni organizzati dall’Ente: ciò non è previsto dal capitolato
Considerato che queste modifiche implicano per la nostra società una notevole perdita economica si chiede i possibili rimedi che possiamo attuare.
È possibile chiedere una rimodulazione economica del contratto? Possiamo chiedere la risoluzione?
Saluti”
Consulenza legale i 06/02/2024
Occorre precisare che sia nell’ipotesi di concessione di lavori che in quella di servizi, il concessionario si assume il rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi, intendendosi per tale il rischio di impresa, cioè il sacrificio che deve sopportare il concessionario nell’ambito del rap­porto di concessione. Si tratta, in altri termini, dell’alea normale di cui all’art. 1467, comma 2, cod. civ., che caratterizza propriamente la concessione e che la distingue dagli appalti ove tale alea è pressoché azzerata.
Il limite di tale rischio è il venire meno delle “condizioni operati­ve normali”, intendendosi per tali “l’insussistenza di eventi non preve­dibili” (artt. 3, comma 1, lett. zz, e 165, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che inci­dono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio come previsto dall’art. 165, comma 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Ai sensi di quest’ultima previsione, ove le parti non trovino un ac­cordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, entrambe po­tranno esercitare il diritto di recesso dal contratto.

Sul punto si richiama una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha chiarito come “Qualora si verifichino eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 165 d.lgs. n. 50 del 2016 le parti sono tenute ad avviare trattative per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, possono recedere dal contratto; pertanto, non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo della parte privata ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico finanziario introdotto dall'evento imprevedibile in questione.” (Consiglio di Stato sez. VII, 24/07/2023, n.7200).

Il previgente Codice dei Contratti attribuisce, quindi, alle parti, in primo luogo, la facoltà di revisione attraverso una rinegoziazione anche in assenza di una espressa previsione del contratto in tal senso e, solo in caso di mancato accordo, prevede la facoltà di recesso. Per contro, non sussiste alcun diritto soggettivo ad ottenere gli importi perduti a causa della modifica peggiorativa per il concessionario dell’equilibrio finanziario.