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Articolo 283 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Dispositivo dell'art. 283 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati(1).

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159(1).

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

  1. a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella(1);
  2. b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  3. c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  4. d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

  1. a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  2. b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2(1).

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni(1).

9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 43, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 283, comma 1; (con l'art. 43, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 283, comma 2; (con l'art. 43, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 283, comma 3, lettera a); (con l'art. 43, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 283, comma 7; (con l'art. 43, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 283, comma 8; (con l'art. 43, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 283, comma 9.

Spiegazione dell'art. 283 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola un istituto sino ad oggi sconosciuto alla disciplina del sovraindebitamento e che ha suscitato non poche critiche da parte degli interpreti. Di norma, infatti, l'esdebitazione è beneficio eccezionale che presuppone l'avvio di una procedura liquidatoria mediante la quale il debitore abbia messo a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio. Di conseguenza, in passato si era negata la possibilità di accedere all'esdebitazione per il debitore che, all'esito della liquidazione, non avesse potuto offrire alcunché ai propri creditori.

La disposizione, in via del tutto eccezionale, consente al debitore persona fisica totalmente incapiente (anche in prospettiva futura) di chiedere la liberazione da tutti i propri debiti e per il loro integrale ammontare, a prescindere dall'(inutile) avvio della procedura di liquidazione. In caso di accoglimento della istanza del debitore, i crediti divengono inesigibili, fatto salvo il caso in cui, nei quattro anni seguenti, il debitore percepisca utilità rilevanti. Per utilità rilevanti la legge intende esclusivamente le entità economicamente valutabili che consentano di soddisfare i creditori nella misura complessiva di almeno un decimo. Nel caso appena descritto, pertanto, rivivrà l'obbligo per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni. A tal proposito, al fine di accertare le eventuali sopravvenienze rilevanti nei quattro anni successivi, il debitore sarà tenuto con cadenza annuale a presentare una relazione che indichi i redditi percepiti, detratte le somme per il proprio mantenimento e per quello dei familiari (sull'adempimento di tali obblighi informativi annuali sarà chiamato a vigilare l'OCC, il quale potrà anche essere incaricato dal Tribunale di svolgere ulteriori verifiche).

Sul piano procedimentale, poi, va detto che l'esdebitazione non opera di diritto ma è oggetto di un provvedimento concessivo del Tribunale, ad efficacia costitutiva. La domanda deve essere presentata dal debitore necessariamente tramite un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), allegando l'elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'elenco delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Alla domanda deve essere inoltre allegata una specifica relazione particolareggiata dell'OCC, nella quale si dia espressamente conto delle cause della crisi, della diligenza impiegata dal debitore, delle ragioni alla base dell'incapacità di adempimento, nonché della presenza di atti del debitore impugnati dai creditori e della completezza e veridicità della documentazione sottomessa dal debitore.

Il Tribunale, ai fini della concessione del beneficio, è tenuto ad accertare la meritevolezza del debitore. Anche in tal caso, il legislatore si è preoccupato di meglio definire il concetto di meritevolezza del debitore, declinandolo in specifiche cause ostative alla concessione del beneficio, di più agevole accertamento. In particolare, si prevede che il debitore non abbia diritto di profittare dell'esdebitazione quando:
  1. con dolo o colpa grave abbia contribuito a determinare o ad aggravare il proprio sovraindebitamento
  2. abbia compiuto atti in frode ai creditori

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