1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:
- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge(1).
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati(2).
Note
(1)
Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2)
Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.