Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 255 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Azioni di responsabilitą

Dispositivo dell'art. 255 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

  1. a) l'azione sociale di responsabilità;
  2. b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
  3. c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
  4. d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
  5. e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 255 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Laddove il debitore in liquidazione giudiziale sia una società, la norma attribuisce al curatore la legittimazione attiva all'esercizio:
  • dell'azione di responsabilità sociale avverso gli amministratori (tanto nelle società di persone quanto nelle società di capitali)
  • dell'azione di responsabilità esercitabile dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 (s.p.a.) e dell'art. 2476 (s.r.l.)
  • dell'azione risarcitoria avverso i soci che abbiano intenzionalmente autorizzato o assunto decisioni pregiudizievoli per la società (nelle sole s.r.l., ai sensi dell'art. 2476, co. 8)
  • dell'azione risarcitoria per abusiva attività di direzione e coordinamento, esercitabile dai creditori e dai soci della società eterodiretta (assoggettata a liquidazione giudiziale) nei confronti della capogruppo (art. 2497)
  • di tutte le altre azioni di responsabilità che gli siano attribuite espressamente da altre disposizioni di legge

E' bene osservare che, in ognuno dei casi citati, l'esercizio dell'azione deve essere però specificamente autorizzato dal giudice delegato.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!